LAVORATORI UNICOOP DEI MAGAZZINI DI SCANDICCI & SESTO FIORENTINO
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DENUNCIA ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO


per la vertenza sulla decisione unilaterale di Unicoop di spostare i propri dipendenti dal turno pomeridiano al turno mattutino in favore degli appalti esterni per l'accertamento della violazione all'art.89 del contratto nazionale del lavoro.


Firenze, 21.4.2005


Alla Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze
Personale Ispettivo
viale Spartaco Lavagnini n. 9
50123 Firenze


Segnalazione ex art. 7 lett. b) D.Lgs. 23 aprile 2004 n. 124

Con la presente il signor Taddeo Albanese, non in proprio, ma quale Segretario Provinciale del Sindacato UGL, e i signori A. Z., R. S. e G. R., dipendenti Unicoop Firenze, presso il magazzino località Pratoni, Granatieri - V.le Europa, 51 Scandicci (FI)

segnalano e denunciano

al Personale Ispettivo presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze, quanto segue:

1. Il 28 novembre 2004 la UNICOOP Firenze ha convocato le RSU della Unità Locale del magazzino località Pratoni, Granatieri, ed ha loro manifestato la volontà di ristrutturare l'orario di lavoro e la turnazione, del reparto magazzino.
2. Fino ad allora il Reparto magazzino generi vari, salumi e latticini era stato strutturato in tre turni: il mattutino, il pomeridiano ed il notturno.
Sulla base di un accordo sindacale del 2001 il turno notturno è stato affidato non a personale dipendente Unicoop, ma ad una società esterna la CFT.
I
n sostanza il personale Unicoop era distribuito sui turni mattutino e pomeridiano, mentre il turno notturno era garantito da altra società.
3. Nella comunicazione del 28.11.2004 la Unicoop ha manifestato l'intenzione di sopprimere il turno notturno, ha espresso la volontà di concentrare il proprio personale nel turno mattutino ed affidare il turno pomeridiano al personale CFT.
4. A questo proposito il 2 dicembre 2004 viene convocata un'assemblea nella quale viene esposto il programma di ristrutturazione, e precisato che l'azienda ha intenzione di esternalizzare tutto il servizio riguardante la logistica.
Il tutto per un problema di costi.
5. Il 15 dicembre 2004 la RSU convoca in assemblea i lavoratori: la contrarietà alla decisione aziendale è espressa all'unanimità dall'assemblea, e la RSU la fa propria.
6. Alla fine del mese di dicembre 2004 l'azienda ha manifestata alla RSU l'intenzione di non dar seguito al progetto.
7. Contrariamente a quanto detto in precedenza, il 10.1.2005 la Unicoop ha nuovamente manifestato la volontà di proseguire nella ristrutturazione sopra indicata.
8. Senza più convocare la RSU il 26 gennaio c.a. l'azienda le invia una comunicazione in cui indica che dal giorno 31.1.2005 l'attività lavorativa dei dipendenti Uniccop operanti nell'attività di picking e stoccaggio dei reparti generi vari e salumi/latticini si svolgerà "come da orari esposti in bacheca".
9. Il 28 gennaio c.a. viene consegnato a mano (ad alcuni spedito per telegramma) a ciascun lavoratore il nuovo orario di lavoro in vigore dal successivo lunedì 31 gennaio.
Questi i fatti.
Il Contratto Collettivo applicato dalla Unicoop Firenze, però, al contrario di altri contratti, ed in deroga alla normativa generale, prevede che la modifica dell'orario di lavoro sia stabilita solo successivamente ad un accordo aziendale.
Riportiamo per esteso il testo dell'art. 89 CCNL 1999/2004
"1. La distribuzione dell'orario di lavoro sarà concordata in sede aziendale, sulla base di quanto previsto dall'art. 14, al fine di realizzare, nella sua articolazione e tenendo conto degli orari di apertura, i seguenti obbiettivi: ..."
L'azienda ha modificato unilateralmente l'orario di lavoro, senza "concordare" alcunché con la RSU.
Quest
a circostanza è stata pacificamente riconosciuta dalla RSU nelle numerose assemblee che si sono succedute dopo il 31.1.2005, e ribadita nell'ultima del 7.4.2005.
Tutto ciò premesso si fa istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro perché attraverso il Personale Ispettivo di cui all'art. 6 D.Lgs. 23.4.2004 n. 124, accerti i fatti di cui sopra e, conseguentemente, prenda tutti i provvedimenti che riterrà opportuni, in particolare con riferimento alle violazioni di cui all'art. 7 lett. b) D. Lgs. 23.4.2004 n. 124.
Si allega
1. Ipotesi di accordo del 16.7.2001
2. Risposta della RSU alla richiesta di riforma dell'orario
3. Indizione dell'assemblea generale per il 23.12.04 (poi non tenuta a seguito della comunicazione dell'azienda di non voler procedere alla riforma dell'orario di lavoro)
4. Comunicazione a RSU dei nuovi turni di lavoro
5. telegramma inviato di cambio orario
6. Documento approvato dall'assemblea del magazzino del 5.2.2005
7. estratto ccnl
8. parere legale del Prof. Fanfani

UGL -U.T.L. Firenze
Taddeo Albanese

A. Z.

R. S.

G. R.

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