per la vertenza sulla decisione unilaterale di Unicoop di spostare i propri dipendenti dal turno pomeridiano al turno mattutino in favore degli appalti esterni per l'accertamento della violazione all'art.89 del contratto nazionale del lavoro.
Firenze, 21.4.2005
Alla Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze
Personale Ispettivo
viale Spartaco Lavagnini n. 9
50123 Firenze
Segnalazione ex art. 7 lett. b) D.Lgs. 23 aprile 2004 n. 124
Con la presente il signor Taddeo Albanese, non in proprio, ma quale Segretario Provinciale del Sindacato UGL, e i signori A. Z., R. S. e G. R., dipendenti Unicoop Firenze, presso il magazzino località Pratoni, Granatieri - V.le Europa, 51 Scandicci (FI)
segnalano e denunciano
al Personale Ispettivo presso
1. Il 28 novembre 2004
2. Fino ad allora il Reparto magazzino generi vari, salumi e latticini era stato strutturato in tre turni: il mattutino, il pomeridiano ed il notturno.
Sulla base di un accordo sindacale del 2001 il turno notturno è stato affidato non a personale dipendente Unicoop, ma ad una società esterna
I
3. Nella comunicazione del 28.11.2004
4. A questo proposito il 2 dicembre 2004 viene convocata un'assemblea nella quale viene esposto il programma di ristrutturazione, e precisato che l'azienda ha intenzione di esternalizzare tutto il servizio riguardante la logistica.
Il tutto per un problema di costi.
5. Il 15 dicembre 2004
6. Alla fine del mese di dicembre
7. Contrariamente a quanto detto in precedenza, il 10.1.2005
8. Senza più convocare
9. Il 28 gennaio c.a. viene consegnato a mano (ad alcuni spedito per telegramma) a ciascun lavoratore il nuovo orario di lavoro in vigore dal successivo lunedì 31 gennaio.
Questi i fatti.
Il Contratto Collettivo applicato dalla Unicoop Firenze, però, al contrario di altri contratti, ed in deroga alla normativa generale, prevede che la modifica dell'orario di lavoro sia stabilita solo successivamente ad un accordo aziendale.
Riportiamo per esteso il testo dell'art. 89 CCNL 1999/2004
"1. La distribuzione dell'orario di lavoro sarà concordata in sede aziendale, sulla base di quanto previsto dall'art. 14, al fine di realizzare, nella sua articolazione e tenendo conto degli orari di apertura, i seguenti obbiettivi: ..."
L'azienda ha modificato unilateralmente l'orario di lavoro, senza "concordare" alcunché con
Quest
Tutto ciò premesso si fa istanza alla Direzione Provinciale del Lavoro perché attraverso il Personale Ispettivo di cui all'art. 6 D.Lgs. 23.4.2004 n. 124, accerti i fatti di cui sopra e, conseguentemente, prenda tutti i provvedimenti che riterrà opportuni, in particolare con riferimento alle violazioni di cui all'art. 7 lett. b) D. Lgs. 23.4.2004 n. 124.
Si allega
1. Ipotesi di accordo del 16.7.2001
2. Risposta della RSU alla richiesta di riforma dell'orario
3. Indizione dell'assemblea generale per il 23.12.04 (poi non tenuta a seguito della comunicazione dell'azienda di non voler procedere alla riforma dell'orario di lavoro)
4. Comunicazione a RSU dei nuovi turni di lavoro
5. telegramma inviato di cambio orario
6. Documento approvato dall'assemblea del magazzino del 5.2.2005
7. estratto ccnl
8. parere legale del Prof. Fanfani
UGL -U.T.L. Firenze
Taddeo Albanese
A. Z.
R. S.
G. R.
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